L’ordinanza in esame rappresenta un ulteriore e significativo tassello nel dibattito giurisprudenziale circa l’effettività del diritto al mantenimento delle relazioni familiari e affettive per i detenuti in regime di 41-bis.
Con tale provvedimento viene sollevata questione di legittimità costituzionale dell’art. 41-bis, comma 2-quater, lett. b), O.P., nella parte in cui esclude i “terzi” – pur autorizzati in casi eccezionali ai colloqui visivi – dalla possibilità di fruire del colloquio telefonico sostitutivo.
Difatti, il nodo centrale affrontato dal TdS è il disallineamento tra la disciplina dei colloqui in presenza e quella dei colloqui telefonici sostitutivi: se per i primi la legge prevede l’estensione a soggetti terzi in casi eccezionali, tale possibilità è preclusa per i secondi, limitati ai soli “familiari e conviventi”.
Ricostruendo sinteticamente la vicenda in oggetto, si osserva che il detenuto era stato autorizzato, con ordinanza del MdS di Reggio Emilia, il 13.10.2023, a svolgere colloqui visivi con la propria “nuora di fatto” – cioè la convivente more uxorio del proprio figlio, nonché madre del proprio nipote – e tale provvedimento non veniva impugnato dal Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria.
Successivamente, il detenuto, chiedeva la sostituzione del colloquio in presenza con un colloquio telefonico tramite apposita richiesta che, tuttavia, veniva rigettata dalla Direzione.
Avverso tale rigetto, il detenuto, proponeva reclamo al Magistrato di Sorveglianza con esito positivo e, avverso tale accoglimento, l’Amministrazione, proponeva a sua volta reclamo al Tribunale di Sorveglianza di Bologna che decideva con l’ordinanza in oggetto.
Orbene, per avere contezza della divergenza di vedute tra l’Amministrazione, da un lato, e il detenuto, il MdS e il TdS dall’altro, occorre richiamare le disposizioni che disciplinano i colloqui per i soggetti sottoposti al regime speciale, il cui numero è pari a 726, alla data del 9 novembre 2025, come si evince dalla Relazione annuale sull’Amministrazione della Giustizia del 2025.
Anzitutto, l’art. 41-bis, comma 2-quater, lett.b, O.P. e l’art. 16 della Circolare D.A.P. n. 3676/6126 del 2/10/17, determinano il numero dei colloqui visivi, le modalità di svolgimento e, per ciò che maggiormente ci riguarda, i soggetti ammessi a tale colloquio: familiari e conviventi – in cui rientrano parenti e affini, tra i quali le nuore, come indicato dall’apposita tabella di cui all’art. 16 della citata Circolare – nonché persone diverse, in casi eccezionali, determinati dal Direttore dell’Istituto volta per volta (art. 41-bis, comma 2-quater, lett. b. O.P.) e, in ogni caso, previo parere preventivo alla competente D.D.A. (art. 16 Circolare D.A.P.).
Contrariamente, per i colloqui telefonici, concessi solo per coloro che non effettuano colloqui visivi e solo dopo i primi sei mesi di applicazione del regime speciale, sono esclusivamente ammessi familiari e conviventi, senza alcun richiamo alle persone diverse (art. 41-bis, comma 2-quater, lett. b. O.P.). Si tratta, dunque, di una platea più ristretta, all’interno della quale non è prevista alcuna estensione neppure nella specifica disposizione di cui all’art. 16.2 della citata Circolare.
Orbene, il TdS rileva, anzitutto, come le due ordinanze monocratiche non abbiano qualificato la “nuora di fatto”, in modo netto e preciso, come familiare o come terzo. Pertanto, il Collegio, qualificandola formalmente come “terzo”, eccezionalmente ammesso al colloquio per la peculiarità della sua posizione (convivente more uxorio con il proprio figlio e madre della propria nipote), afferma che avrebbe dovuto accogliere il reclamo proposto dall’Amministrazione, dato che dalla lettera della norma non si ha alcun richiamo ad altri soggetti che non siano, esclusivamente, familiari e conviventi.
Al contempo, tuttavia, come giustamente osservato dal TdS, il disallineamento tra le diverse discipline pone un dubbio di costituzionalità senza che emergano ragionevoli giustificazioni per tale esclusione o esigenze di sicurezza sottese al regime, posto che il colloquio telefonico:
- non costituisce un’alternativa al colloquio visivo, bensì un suo sostituto;
- ha una durata inferiore: 10 minuti in luogo di un’ora;
- può essere concesso solo dopo 6 mesi di applicazione del regime speciale;
- la telefonata è sottoposta a registrazione ed ascoltata previa autorizzazione dell’A.G. competente;
- la richiesta del detenuto, contenente necessariamente tutte le informazioni idonee ad accertare che il congiunto sia effettivamente autorizzato, è integrata dal parere, non vincolante, della D.D.A.;
- i congiunti che intendono ricevere la telefonata dovranno recarsi nell’istituto penitenziario designato dalla Direzione, muniti di valido documento di riconoscimento e della documentazione attestante il vincolo di parentela, affinità o coniugio che li lega al detenuto/internato e dovranno essere identificati attentamente;
Oltre a ciò, aggiunge il TdS, l’esclusione dei terzi, anche se già ammessi al colloquio visivo, risulta ancora più irragionevole in considerazione del fatto che gli stessi potrebbero fruire, in caso di impossibilità/gravissima difficoltà a raggiungere il penitenziario, di un colloquio in videoconferenza della durata di un’ora.
Infine, ci sia anche consentito aggiungere che l’irragionevolezza della mancata previsione dei terzi dalla platea dei soggetti autorizzati al colloquio telefonico viene acuita da una specifica previsione contenuta nell’art. 16.2 della citata Circolare, in base alla quale tale colloquio sarebbe anche possibile con altri familiari anch’essi ristretti al 41-bis.
D’altronde, in ordine alle esigenze securitarie sottese al regime speciale, appare difficile non condividere le affermazioni del MdS richiamate nell’ordinanza in esame, in base alle quali: “il diniego opposto dalla Direzione non sarebbe fondato su «preminenti ragioni di sicurezza, né di segnalazioni o controindicazioni in capo alla convivente del figlio», bensì «basato sulla mera lettura letterale dell’ordinanza emessa da questo Ufficio di sorveglianza … non motivato e … sproporzionato e lesivo del diritto al mantenimento dei legami familiari, meritevoli di tutela ai sensi degli artt. 2, 30, 117 Cost. e art. 8 CEDU»“.
In conclusione, l’ordinanza in esame, partendo da una specifica questione inerente all’estensione della qualifica di “familiare”, ha il pregio di rilevare una lacuna dovuta al disallineamento tra la specifica disciplina dei colloqui visivi e quelli telefonici sostitutivi, sollevando a tal fine questione di legittimità costituzionale.

